keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 16 Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 6
- nazionali 4
- altruismo 4
- politiche 3
- possono 3
- stati 2
- membri 2
- disposizioni 2
- interessati 2
- stabilire 2
- articolo 1
- pubblici 1
- informazioni 1
- necessarie 1
- devono 1
- riutilizzo 1
- fornite 1
- merito 1
- detenuti 1
- interesse 1
- generale 1
- membro 1
- elabora 1
- enti 1
- disponibili 1
- riguardano 1
- personali 1
- fini 1
- volontaria 1
- base 1
- rendere 1
- assistere 1
- fine 1
- facilitare 1
- entrambe 1
- tecniche 1
- organizzative 1
- predisporre 1
- notifica 1
Articolo 16
Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono in particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei dati i dati personali che li riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.
Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.
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