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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'possibile' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 4

Divieto di accordi di esclusiva

1.   Sono vietati gli accordi o altre pratiche relativi al riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici e comprendenti le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che concedono diritti esclusivi o che hanno per oggetto o per effetto di concedere tali diritti esclusivi o di limitare la disponibilità di dati per il riutilizzo da parte di entità diverse dalle parti di tali accordi o altre pratiche.

2.   In deroga al paragrafo 1, può essere concesso un diritto esclusivo di riutilizzo dei dati di cui a tale paragrafo nella misura necessaria alla fornitura di un servizio o di un prodotto di interesse generale che non sarebbe altrimenti possibile.

3.   Un diritto esclusivo di cui al paragrafo 2 è accordato mediante atto amministrativo o accordo contrattuale a norma del diritto dell'Unione o nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

4.   La durata del diritto esclusivo di riutilizzo dei dati non supera i 12 mesi. Ove si concluda un contratto, la durata del contratto è la stessa della durata del diritto esclusivo.

5.   La concessione di un diritto esclusivo a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, compresi i motivi per cui è necessario concedere tale diritto, è trasparente ed è resa pubblica online, in una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

6.   Agli accordi o alle altre pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi prima del 23 giugno 2022 è posto termine alla scadenza del contratto applicabile e comunque entro il 24 dicembre 2024.

Articolo 8

Sportelli unici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6 siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo ente o designano un ente o una struttura esistente quale sportello unico. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l' ente_pubblico garantisca un sostegno adeguato.

2.   Lo sportello unico è competente per il ricevimento delle richieste di informazioni e delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli enti pubblici competenti o, se del caso, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un elenco consultabile delle risorse che comprende una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili, tra cui, se del caso, quelle disponibili presso gli sportelli settoriali, regionali e locali, contenente informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.

3.   Lo sportello unico può istituire un canale di informazione distinto, semplificato e ben documentato per le PMI e le start-up, che risponda alle loro esigenze e capacità di chiedere il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati disponibili presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere i dati tramite tali sportelli unici nazionali.

Articolo 9

Procedura per le richieste di riutilizzo

1.   A meno che non siano stati stabiliti termini più brevi conformemente al diritto nazionale, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di richieste eccezionalmente cospicue e complesse per il riutilizzo, tale periodo di due mesi può essere prorogato al massimo di 30 giorni. In tali casi, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, notificano il prima possibile al richiedente che occorre più tempo per svolgere la procedura e la relativa motivazione per il ritardo.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla decisione di cui al paragrafo 1 ha l'effettivo diritto di ricorso nello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione. Tale diritto di ricorso è stabilito nel diritto nazionale e comprende la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l' accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l' ente_pubblico o per l'organismo competente interessato.

CAPO III

Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati


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