keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 7 Valutazioni di maturità della cibersicurezza
- 1 Art. 10 Comitato interistituzionale per la cibersicurezza
- 2 Art. 25 Riesame
- Articolo 26 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- iicb 25
- unione 15
- comitato 13
- regolamento 13
- cibersicurezza 11
- europeo 11
- presente 9
- presidente 8
- membri 7
- l 7
- relazione 6
- cert-ue 6
- interno 6
- articolo 6
- rappresentanti 5
- possono 5
- europea 5
- maturità 5
- entro 5
- attuazione 5
- consiglio 5
- soggetti_dell 5
- parlamento 4
- membro 4
- successivamente 4
- voto 4
- gennaio 4
- euan 4
- interistituzionale 3
- valuta 3
- valutazioni 3
- riesame 3
- i 3
- conformemente 3
- anni 3
- rete 3
- norma 3
- caso 3
- richiesta 3
- banca 2
- supplente 2
- soggetto 2
- designati 2
- ambiente 2
- annuale 2
- conto 2
- ciascuno 2
- le 2
- presenta 2
- centro 2
Articolo 7
Valutazioni di maturità della cibersicurezza
1. Entro l'8 luglio 2025 e successivamente almeno ogni due anni, ciascun soggetto dell'Unione svolge una valutazione di maturità della cibersicurezza che comprende tutti gli elementi del proprio ambiente TIC.
2. Le valutazioni di maturità della cibersicurezza sono svolte, se del caso, con l'assistenza di terzi specializzati.
3. I soggetti_dell'Unione con strutture simili possono cooperare nello svolgimento delle valutazioni di maturità della cibersicurezza per i rispettivi soggetti.
4. Sulla base di una richiesta del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 e con il consenso esplicito del soggetto dell'Unione interessato, i risultati di una valutazione di maturità della cibersicurezza possono essere discussi in seno a tale comitato o all'interno del gruppo informale di responsabili locali per la cibersicurezza al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze e condividere le migliori pratiche.
Articolo 10
Comitato interistituzionale per la cibersicurezza
1. È istituito un comitato interistituzionale per la cibersicurezza (IICB).
2. L'IICB ha il compito di:
a) | controllare e sostenere l'attuazione del presente regolamento da parte dei soggetti_dell'Unione; |
b) | vigilare sull'attuazione delle priorità e degli obiettivi generali da parte del CERT-UE e imprimere a tale centro una direzione strategica. |
3. L'IICB è composto da:
a) | un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti soggetti:
|
b) | tre rappresentanti designati dalla rete delle agenzie dell'Unione (EUAN) su proposta del suo comitato consultivo TIC per difendere gli interessi degli organi e degli organismi dell'Unione che gestiscono il proprio ambiente TIC diversi da quelli di cui alla lettera a). |
I soggetti_dell'Unione rappresentati nell'IICB mirano a conseguire l'equilibrio di genere tra i rappresentanti designati.
4. I membri dell'IICB possono farsi assistere da un supplente. Altri rappresentanti dei soggetti_dell'Unione di cui al paragrafo 3 o di altri soggetti_dell'Unione possono essere invitati dal presidente ad assistere alle riunioni dell'IICB senza avere diritto di voto.
5. Il direttore del CERT-UE e i presidenti del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e della rete EU-CyCLONe, istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2022/2555, o i loro supplenti possono partecipare alle riunioni dell'IICB in qualità di osservatori. In casi eccezionali l'IICB può decidere diversamente, conformemente al proprio regolamento interno.
6. L'IICB adotta il proprio regolamento interno.
7. L'IICB designa un presidente, conformemente al proprio regolamento interno, tra i suoi membri per un periodo di tre anni. Il supplente del presidente diventa membro a pieno titolo dell'IICB per la stessa durata.
8. L'IICB si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del presidente, su richiesta del CERT-UE o su richiesta di uno dei membri.
9. Ciascun membro dell'IICB dispone di un voto. Le decisioni dell'IICB sono adottate a maggioranza semplice, salvo ove il presente regolamento disponga diversamente. Il presidente dell'IICB non dispone di un voto, tranne in caso di parità di voti, nel qual caso può esprimere il voto decisivo.
10. L'IICB può deliberare mediante una procedura scritta semplificata avviata conformemente al proprio regolamento interno. In base a tale procedura la pertinente decisione è considerata approvata entro il termine fissato dal presidente, salvo obiezioni da parte di uno dei membri.
11. Le funzioni di segretariato dell'IICB sono espletate dalla Commissione e il segretariato rende conto al presidente dell'IICB.
12. I rappresentanti nominati dall'EUAN trasmettono le decisioni dell'IICB ai membri dell'EUAN. Ogni membro dell'EUAN ha la facoltà di sottoporre a tali rappresentanti o al presidente dell'IICB ogni questione che ritenga debba essere portata all'attenzione di tale comitato.
13. L'IICB può istituire un comitato esecutivo che lo assista nel suo lavoro e può delegare a tale comitato alcuni dei suoi compiti e poteri. L'IICB stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo, compresi i suoi compiti e i suoi poteri, e il mandato dei suoi membri.
14. Entro l'8 gennaio 2025 e successivamente a cadenza annuale, l'IICB presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento e precisa, in particolare, la portata della cooperazione del CERT-UE con i suoi omologhi degli Stati membri in ciascuno Stato membro. La relazione costituisce un contributo alla relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell'Unione adottata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.
Articolo 25
Riesame
1. Entro l'8 gennaio 2025 e successivamente con frequenza annuale, l'IICB, coadiuvato dal CERT-UE, riferisce alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento. L'IICB può rivolgere raccomandazioni alla Commissione per il riesame del presente regolamento.
2. Entro l'8 gennaio 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento e all'esperienza acquisita a livello strategico e operativo.
La relazione di cui al primo comma del presente paragrafo include il riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 1, sulla possibilità di istituire il CERT-UE come ufficio dell'Unione.
3. Entro l'8 gennaio 2029, la Commissione valuta il funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione valuta inoltre l'opportunità di includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento le reti e i sistemi informativi che trattano ICUE, tenendo conto di altri atti legislativi dell'Unione applicabili a tali sistemi. La relazione, se necessario, è corredata di una proposta legislativa.
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