keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 1 Art. 23 Gestione degli incidenti gravi
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- gravi 16
- incidenti 14
- gestione 12
- soggetti_dell 12
- unione 12
- articolo 10
- crisi 10
- informatiche 8
- piano 6
- informazioni 6
- tecniche 6
- iicb 6
- paragrafo 4
- disponibili 4
- cert-ue 4
- competenze 4
- inventario 4
- disposizioni 4
- gestione_degli_incidenti 4
- norma 4
- salvo 4
- livello 4
- operativo 4
- pertinenti 4
- i 2
- punto 2
- eu-cyclone 2
- relazione 2
- condivisione 2
- contatto 2
- rappresentante 2
- capo 2
- il 2
- ue / 2
- direttiva 2
- primo 2
- fatto 2
- presente 2
- istituito 2
- capacità 2
- specifichi 2
- coordina 2
- annualmente 2
- contribuiscono 2
- coordinare 2
- fornendo 2
- elenco 2
- assiste 2
- fatto 2
- risposta 2
Articolo 23
Gestione degli incidenti gravi
1. Al fine di sostenere a livello operativo la gestione coordinata degli incidenti gravi che interessano i soggetti_dell'Unione e per contribuire allo scambio periodico di informazioni pertinenti tra i soggetti_dell'Unione e con gli Stati membri, l'IICB istituisce, a norma dell'articolo 11, lettera q), un piano di gestione delle crisi informatiche basato sulle attività di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in stretta cooperazione con il CERT-UE e l'ENISA. Il piano di gestione delle crisi informatiche comprende almeno gli elementi seguenti:
a) | disposizioni relative al coordinamento e al flusso di informazioni tra i soggetti_dell'Unione per la gestione_degli_incidenti gravi a livello operativo; |
b) | procedure operative standard comuni; |
c) | una tassonomia comune della gravità degli incidenti gravi e dei punti di innesco delle crisi; |
d) | esercitazioni periodiche; |
e) | canali di comunicazione sicuri da utilizzare. |
2. Fatto salvo il piano di gestione delle crisi informatiche istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2555, il rappresentante della Commissione nell'IICB è il punto di contatto per la condivisione delle informazioni pertinenti in relazione agli incidenti gravi con EU-CyCLONe.
3. Il CERT-UE coordina, fra i soggetti_dell'Unione, la gestione_degli_incidenti gravi. Tiene un inventario delle competenze tecniche disponibili che risulterebbero necessarie per la risposta agli incidenti in caso di incidenti gravi e assiste l'IICB nel coordinare i piani di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione per gli incidenti gravi di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
4. I soggetti_dell'Unione contribuiscono all'inventario delle competenze tecniche fornendo un elenco annualmente aggiornato di esperti disponibili al loro interno, che specifichi le loro capacità tecniche.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Gestione degli incidenti gravi
1. Al fine di sostenere a livello operativo la gestione coordinata degli incidenti gravi che interessano i soggetti_dell'Unione e per contribuire allo scambio periodico di informazioni pertinenti tra i soggetti_dell'Unione e con gli Stati membri, l'IICB istituisce, a norma dell'articolo 11, lettera q), un piano di gestione delle crisi informatiche basato sulle attività di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in stretta cooperazione con il CERT-UE e l'ENISA. Il piano di gestione delle crisi informatiche comprende almeno gli elementi seguenti:
a) | disposizioni relative al coordinamento e al flusso di informazioni tra i soggetti_dell'Unione per la gestione_degli_incidenti gravi a livello operativo; |
b) | procedure operative standard comuni; |
c) | una tassonomia comune della gravità degli incidenti gravi e dei punti di innesco delle crisi; |
d) | esercitazioni periodiche; |
e) | canali di comunicazione sicuri da utilizzare. |
2. Fatto salvo il piano di gestione delle crisi informatiche istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2555, il rappresentante della Commissione nell'IICB è il punto di contatto per la condivisione delle informazioni pertinenti in relazione agli incidenti gravi con EU-CyCLONe.
3. Il CERT-UE coordina, fra i soggetti_dell'Unione, la gestione_degli_incidenti gravi. Tiene un inventario delle competenze tecniche disponibili che risulterebbero necessarie per la risposta agli incidenti in caso di incidenti gravi e assiste l'IICB nel coordinare i piani di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione per gli incidenti gravi di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
4. I soggetti_dell'Unione contribuiscono all'inventario delle competenze tecniche fornendo un elenco annualmente aggiornato di esperti disponibili al loro interno, che specifichi le loro capacità tecniche.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
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