keyboard_tab AI ACT 2024/1689 IT
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Le indicazioni di capo e sezione sono anticipate di un articolo, stiamo correggendo.
- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Alfabetizzazione in materia di IA
- Art. 5 Pratiche di IA vietate
- Art. 6 Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 7 Modifiche dell'allegato III
- Art. 8 Conformità ai requisiti
- Art. 9 Sistema di gestione dei rischi
- Art. 10 Dati e governance dei dati
- Art. 11 Documentazione tecnica
- Art. 12 Conservazione delle registrazioni
- Art. 13 Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 14 Sorveglianza umana
- Art. 15 Accuratezza, robustezza e cibersicurezza
- Art. 16 Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 17 Sistema di gestione della qualitÃ
- Art. 18 Conservazione dei documenti
- Art. 19 Log generati automaticamente
- Art. 20 Misure correttive e dovere di informazione
- Art. 21 Cooperazione con le autorità competenti
- Art. 22 Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 23 Obblighi degli importatori
- Art. 24 Obblighi dei distributori
- Art. 25 Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 26 Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 28 Autorità di notifica
- Art. 29 Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformitÃ
- Art. 30 Procedura di notifica
- Art. 31 Requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 33 Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
- Art. 34 Obblighi operativi degli organismi notificati
- Art. 35 Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
- Art. 36 Modifiche delle notifiche
- Art. 37 Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 38 Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 39 Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 40 Norme armonizzate e prodotti della normazione
- Art. 41 Specifiche comuni
- Art. 42 Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 43 Valutazione della conformitÃ
- Art. 44 Certificati
- Art. 45 Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Art. 46 Deroga alla procedura di valutazione della conformitÃ
- Art. 47 Dichiarazione di conformità UE
- Art. 48 Marcatura CE
- Art. 49 Registrazione
- Art. 50 Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
- Art. 51 Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 52 Procedura
- Art. 53 Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 54 Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 55 Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 56 Codici di buone pratiche
- Art. 57 Spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 58 Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 59 Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Art. 60 Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 61 Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 62 Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up
- Art. 63 Deroghe per operatori specifici
- Art. 64 Ufficio per l'IA
- Art. 65 Istituzione e struttura del consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale
- Art. 66 Compiti del consiglio per l'IA
- Art. 67 Forum consultivo
- Art. 68 Gruppo di esperti scientifici indipendenti
- Art. 69 Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri
- Art. 70 Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici
- Art. 71 Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III
- Art. 72 Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 73 Comunicazione di incidenti gravi
- Art. 74 Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
- Art. 75 Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
- Art. 76 Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Art. 77 Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali
- Art. 78 Riservatezza
- Art. 79 Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio
- Art. 80 Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III
- Art. 81 Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 82 Sistemi di IA conformi che presentano un rischio
- Art. 83 Non conformità formale
- Art. 84 Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA
- Art. 85 Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Art. 86 Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Art. 87 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Art. 88 Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 89 Azioni di monitoraggio
- Art. 90 Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Art. 91 Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Art. 92 Potere di effettuare valutazioni
- Art. 93 Potere di richiedere misure
- Art. 94 Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali
- Art. 95 Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici
- Art. 96 Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
- Art. 97 Esercizio della delega
- Art. 98 Procedura di comitato
- Art. 99 Sanzioni
- Art. 100 Sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a istituzioni, organi e organismi dell'Unione
- Art. 101 Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 102 Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
- Art. 103 Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
- Art. 104 Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
- Art. 105 Modifica della direttiva 2014/90/UE
- Art. 106 Modifica della direttiva (UE) 2016/797
- Art. 107 Modifica del regolamento (UE) 2018/858
- Art. 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
- Art. 109 Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
- Art. 110 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 111 Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
- Art. 112 Valutazione e riesame
- Articolo 113 Entrata in vigore e applicazione
CAPOÂ I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPOÂ II
PRATICHE DI IA VIETATE
CAPOÂ III
SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO
SEZIONEÂ 1
Classificazione dei sistemi di IA come «ad alto rischio»
SEZIONEÂ 2
Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio
SEZIONEÂ 3
Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
SEZIONEÂ 4
Autorità di notifica e organismi notificati
SEZIONEÂ 5
Norme, valutazione della conformità , certificati, registrazione
CAPOÂ IV
OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER IÂ FORNITORI EÂ I DEPLOYER DI DETERMINATI SISTEMI DI IA
CAPOÂ V
MODELLI DI IA PER FINALITÀ GENERALI
SEZIONEÂ 1
Regole di classificazione
SEZIONEÂ 2
Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
SEZIONEÂ 3
Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
SEZIONEÂ 4
Codici di buone pratiche
CAPOÂ VI
MISURE AÂ SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE
CAPOÂ VII
GOVERNANCE
SEZIONEÂ 1
Governance a livello dell'Unione
SEZIONEÂ 2
Autorità nazionali competenti
CAPOÂ VIII
BANCA DATI DELL'UE PER IÂ SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO
CAPOÂ IX
MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI EÂ VIGILANZA DEL MERCATO
SEZIONEÂ 1
Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato
SEZIONEÂ 2
Condivisione di informazioni su incidenti gravi
SEZIONEÂ 3
Applicazione
SEZIONEÂ 4
Mezzi di ricorso
SEZIONEÂ 5
Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali
CAPOÂ X
CODICI DI CONDOTTA EÂ ORIENTAMENTI
CAPOÂ XI
DELEGA DI POTERE EÂ PROCEDURA DI COMITATO
CAPOÂ XII
SANZIONI
CAPOÂ XIII
DISPOSIZIONI FINALI
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
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- whereas (164)
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- whereas (168)
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- whereas (173)
- whereas (174)
- whereas (175)
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- whereas (177)
- whereas (178)
- whereas (179)
- whereas (180)
- nuovo quadro legislativo
- sistema di IA
- rischio
- fornitore
- deployer
- rappresentante autorizzato
- importatore
- distributore
- operatore
- immissione sul mercato
- messa a disposizione sul mercato
- messa in servizio
- finalità prevista
- uso improprio ragionevolmente prevedibile
- componente di sicurezza
- istruzioni per l'uso
- richiamo di un sistema di IA
- ritiro di un sistema di IA
- prestazioni di un sistema di IA
- autorità di notifica
- valutazione della conformitÃ
- organismo di valutazione della conformitÃ
- organismo notificato
- modifica sostanziale
- marcatura CE
- sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato
- autorità di vigilanza del mercato
- norma armonizzata
- specifiche comuni
- dati di addestramento
- dati di convalida
- set di dati di convalida
- dati di prova
- dati di input
- dati biometrici
- identificazione biometrica
- verifica biometrica
- categorie particolari di dati personali
- dati operativi sensibili
- sistema di riconoscimento delle emozioni
- sistema di categorizzazione biometrica
- sistema di identificazione biometrica remota
- sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale
- sistema di identificazione biometrica remota a posteriori
- spazio accessibile al pubblico
- autorità di contrasto
- attività di contrasto
- ufficio per l'IA
- autorità nazionale competente
- incidente grave
- dati personali
- dati non personali
- profilazione
- piano di prova in condizioni reali
- piano dello spazio di sperimentazione
- spazio di sperimentazione normativa per l'IA
- alfabetizzazione in materia di IA
- prova in condizioni reali
- soggetto
- consenso informato
- deep fake
- infrazione diffusa
- infrastruttura critica
- modello di IA per finalità generali
- capacità di impatto elevato
- rischio sistemico
- sistema di IA per finalità generali
- operazione in virgola mobile
- fornitore a valle
- 4.   Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
- 4.   Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
- 3.   Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
- Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
- 3.   Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
- sistema_di_ia 40
- regolamento 17
- persona 13
- fornitore 13
- unione 12
- articolo 11
- mercato 10
- e che 10
- presente 9
- dati 9
- persone 9
- autorità 9
- sistemi 9
- pubblica 9
- attività 9
- fisica 8
- dati_biometrici 8
- fine 8
- fisiche 7
- prevenzione 7
- deployer 7
- e la 7
- o un 7
- condizioni 7
- qualsiasi 7
- o di 7
- finalità _prevista 6
- modello_di_ia_per_finalità _generali 6
- identificazione_biometrica 6
- sicurezza 6
- o giuridica 6
- finalità 6
- sistema 6
- modello 5
- capacità 5
- organismo 5
- servizio 5
- a un 5
- remota 5
- dati_personali 4
- accertamento 4
- «sistema 4
- fornitori 4
- punto 4
- utilizzati 4
- i dati 4
- modelli 4
- a disposizione 4
- base 4
- sistema_di_ia»: 4
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) | « sistema_di_IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali; |
2) | « rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso; |
3) | « fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema_di_IA o un modello_di_IA_per_finalità _generali o che fa sviluppare un sistema_di_IA o un modello_di_IA_per_finalità _generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema_di_IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito; |
4) | « deployer»: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema_di_IA sotto la propria autorità , tranne nel caso in cui il sistema_di_IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale; |
5) | « rappresentante_autorizzato»: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che ha ricevuto e accettato un mandato scritto da un fornitore di un sistema_di_IA o di un modello_di_IA_per_finalità _generali al fine, rispettivamente, di adempiere ed eseguire per suo conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal presente regolamento; |
6) | « importatore»: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che immette sul mercato un sistema_di_IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; |
7) | « distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall' importatore, che mette a disposizione un sistema_di_IA sul mercato dell'Unione; |
8) | « operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante_autorizzato, un importatore o un distributore; |
9) | « immissione_sul_mercato»: la prima messa a disposizione di un sistema_di_IA o di un modello_di_IA_per_finalità _generali sul mercato dell'Unione; |
10) | « messa_a disposizione_sul_mercato»: la fornitura di un sistema_di_IA o di un modello_di_IA_per_finalità _generali per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
11) | « messa_in_servizio»: la fornitura di un sistema_di_IA direttamente al deployer per il primo uso o per uso proprio nell'Unione per la finalità _prevista; |
12) | « finalità _prevista»: l'uso di un sistema_di_IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni_per_l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica; |
13) | « uso_improprio_ragionevolmente_prevedibile»: l'uso di un sistema_di_IA in un modo non conforme alla sua finalità _prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile; |
14) | « componente_di_sicurezza»: un componente di un prodotto o di un sistema_di_IA che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema_di_IA o il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni; |
15) | « istruzioni_per_l'uso»: le informazioni comunicate dal fornitore per informare il deployer in particolare della finalità _prevista e dell'uso corretto di un sistema_di_IA; |
16) | «richiamo di un sistema_di_IA»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione al fornitore, la messa fuori servizio o la disabilitazione dell'uso di un sistema_di_IA messo a disposizione dei deployer; |
17) | «ritiro di un sistema_di_IA»: qualsiasi misura volta a impedire che un sistema_di_IA nella catena di approvvigionamento sia messo a disposizione sul mercato; |
18) | «prestazioni di un sistema_di_IA»: la capacità di un sistema_di_IA di conseguire la finalità _prevista; |
19) | « autorità _di_notifica»: l'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione_della_conformità e per il loro monitoraggio; |
20) | « valutazione_della_conformità »: la procedura atta a dimostrare se i requisiti di cui al capo III, sezione 2, relativi a un sistema_di_IA ad alto rischio sono stati soddisfatti; |
21) | «organismo di valutazione_della_conformità »: un organismo che svolge per conto di terzi attività di valutazione_della_conformità , incluse prove, certificazioni e ispezioni; |
22) | « organismo_notificato»: un organismo di valutazione_della_conformità notificato in conformità del presente regolamento e di altre pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione; |
23) | « modifica_sostanziale»: una modifica di un sistema_di_IA a seguito della sua immissione_sul_mercato o messa_in_servizio che non è prevista o programmata nella valutazione iniziale della conformità effettuata dal fornitore e che ha l'effetto di incidere sulla conformità del sistema_di_IA ai requisiti di cui al capo III, sezione 2, o comporta una modifica della finalità _prevista per la quale il sistema_di_IA è stato valutato; |
24) | « marcatura_CE»: una marcatura mediante la quale un fornitore indica che un sistema_di_IA è conforme ai requisiti stabiliti al capo III, sezione 2, e in altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili e che ne prevedono l'apposizione; |
25) | «sistema di monitoraggio successivo all' immissione_sul_mercato»: tutte le attività svolte dai fornitori di sistemi di IA al fine diraccogliere e analizzare l'esperienza maturata tramite l'uso dei sistemi di IA che immettono sul mercato o che mettono in servizio, al fine di individuare eventuali necessità di immediate azioni correttive o preventive; |
26) | « autorità _di_vigilanza_del_mercato»: l'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020; |
27) | « norma_armonizzata»: la norma_armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n, 1025/2012; |
28) | « specifiche_comuni»: un insieme di specifiche tecniche quali definite all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n, 1025/2012, che forniscono i mezzi persoddisfare determinati requisitistabiliti a norma del presente regolamento; |
29) | « dati_di_addestramento»: i dati utilizzati per addestrare un sistema_di_IA adattandone i parametri che può apprendere; |
30) | « dati_di_convalida»: i dati utilizzati per fornire una valutazione del sistema_di_IA addestrato e per metterne a punto, tra l'altro, i parametri che non può apprendere e il processo di apprendimento, al fine tra l'altro di evitare lo scarso (underfitting) o l'eccessivo (overfitting) adattamento ai dati_di_addestramento; |
31) | «set di dati_di_convalida»: un set di dati distinto o costituito da una partizione fissa o variabile del set di dati_di_addestramento; |
32) | « dati_di_prova»: i dati utilizzati per fornire una valutazione indipendente del sistema_di_IA al fine di confermarne le prestazioni attese prima della sua immissione_sul_mercato o messa_in_servizio; |
33) | « dati_di_input»: i dati forniti a un sistema_di_IA o direttamente acquisiti dallo stesso, in base ai quali il sistema produce un output; |
34) | « dati_biometrici»: i dati_personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici; |
35) | « identificazione_biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati_biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati; |
36) | « verifica_biometrica»: la verifica automatizzata e uno a uno, inclusa l'autenticazione, dell'identità di persone fisiche mediante il confronto dei loro dati_biometrici con i dati_biometrici forniti in precedenza; |
37) | « categorie_particolari_di_dati_personali»: le categorie di dati_personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725; |
38) | « dati_operativi_sensibili»: dati operativi relativi ad attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'integrità dei procedimenti penali; |
39) | « sistema_di_riconoscimento_delle_emozioni»: un sistema_di_IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati_biometrici; |
40) | « sistema_di_categorizzazione_biometrica»: un sistema_di_IA che utilizza i dati_biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive; |
41) | «sistema di identificazione_biometrica remota»: un sistema_di_IA finalizzato all'identificazione di persone fisiche, senza il loro coinvolgimento attivo, tipicamente a distanza mediante il confronto dei dati_biometrici di una persona con i dati_biometrici contenuti in una banca dati di riferimento; |
42) | «sistema di identificazione_biometrica remota in tempo reale»: un sistema di identificazione_biometrica remota in cui il rilevamento dei dati_biometrici, il confronto e l'identificazione avvengono senza ritardi significativi, il quale comprende non solo le identificazioni istantanee, ma anche quelle che avvengono con brevi ritardi limitati al fine di evitare l'elusione; |
43) | «sistema di identificazione_biometrica remota a posteriori»: un sistema di identificazione_biometrica remota diverso da un sistema di identificazione_biometrica remota «in tempo reale»; |
44) | « spazio_accessibile_al_pubblico»: qualsiasi luogo fisico di proprietà pubblica o privata accessibile a un numero indeterminato di persone fisiche, indipendentemente dal fatto che possano applicarsi determinate condizioni di accesso e indipendentemente dalle potenziali restrizioni di capacità ; |
45) | « autorità _di_contrasto»:
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46) | « attività _di_contrasto»: le attività svolte dalle autorità _di_contrasto o per loro conto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse; |
47) | « ufficio_per_l'IA»: la funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all' ufficio_per_l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla Commissione; |
48) | « autorità _nazionale_competente»: un' autorità _di_notifica o un' autorità _di_vigilanza_del_mercato; per quanto riguarda i sistemi di IA messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, i riferimenti alle autorità nazionali competenti o alle autorità _di_vigilanza_del_mercato contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al Garante europeo della protezione dei dati; |
49) | « incidente_grave»: un incidente o malfunzionamento di un sistema_di_IA che, direttamente o indirettamente, causa una delle conseguenze seguenti:
|
50) | « dati_personali»: i dati_personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
51) | « dati_non_personali»: dati diversi dai dati_personali di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
52) | « profilazione»: la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679; |
53) | « piano_di_prova_in_condizioni_reali»: un documento che descrive gli obiettivi, la metodologia, l'ambito geografico, della popolazione e temporale, il monitoraggio, l'organizzazione e lo svolgimento della prova_in_condizioni_reali; |
54) | « piano_dello_spazio_di_sperimentazione»: un documento concordato tra il fornitore partecipante e l'autorità competente in cui sono descritti gli obiettivi, le condizioni, il calendario, la metodologia e i requisiti relativamente alle attività svolte all'interno dello spazio di sperimentazione; |
55) | « spazio_di_sperimentazione_normativa_per_l'IA»: un quadro controllato istituito da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema_di_IA innovativo, conformemente a un piano_dello_spazio_di_sperimentazione per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare; |
56) | « alfabetizzazione_in_materia_di_IA»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare; |
57) | « prova_in_condizioni_reali»: la prova temporanea di un sistema_di_IA per la sua finalità _prevista in condizioni reali al di fuori di un laboratorio o di un ambiente altrimenti simulato al fine di raccogliere dati affidabili e solidi e di valutare e verificare la conformità del sistema_di_IA ai requisiti del presente regolamento e che non è considerata immissione_sul_mercato o messa_in_servizio del sistema_di_IA ai sensi del presente regolamento, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 57 o 60; |
58) | « soggetto»: ai fini della prova_in_condizioni_reali, una persona fisica che partecipa a prove in condizioni reali; |
59) | « consenso_informato»: l'espressione libera, specifica, inequivocabile e volontaria di un soggetto della propria disponibilità a partecipare a una determinata prova_in_condizioni_reali, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti della prova rilevanti per la sua decisione di partecipare; |
60) | « deep_fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona; |
61) | « infrazione_diffusa»: qualsiasi azione od omissione contraria al diritto dell'Unione che tutela gli interessi delle persone:
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62) | « infrastruttura_critica»: infrastruttura_critica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557; |
63) | « modello_di_IA_per_finalità _generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato; |
64) | « capacità _di_impatto_elevato»: capacità che corrispondono o superano le capacità registrate nei modelli di IA per finalità generali più avanzati; |
65) | « rischio sistemico»: un rischio specifico per le capacità _di_impatto_elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore; |
66) | « sistema_di_IA per finalità generali»: un sistema_di_IA basato su un modello_di_IA_per_finalità _generali e che ha la capacità di perseguire varie finalità , sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA; |
67) | « operazione_in_virgola_mobile»: qualsiasi operazione o assegnazione matematica che comporta numeri in virgola mobile, un sottoinsieme dei numeri reali generalmente rappresentati sui computer mediante un numero intero con precisione fissa avente come fattore di scala un esponente intero di una base fissa; |
68) | « fornitore a valle»: un fornitore di un sistema_di_IA, compreso un sistema_di_IA per finalità generali, che integra un modello di IA, indipendentemente dal fatto che il modello di IA sia fornito dallo stesso e integrato verticalmente o fornito da un'altra entità sulla base di relazioni contrattuali. |
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