keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 2 Art. 8 Sportelli unici
- 2 Art. 36 Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 9
- unico 8
- conferma 8
- sportello 7
- commerciale 6
- attività 6
- notifica 6
- articolo 6
- ricevimento 6
- sportelli 5
- disponibili 5
- registrazione 5
- informazioni 4
- procedure 4
- presso 4
- dipendenti 4
- riutilizzo 3
- paragrafo 3
- caso 3
- regimi 3
- unici 3
- sicurezza 3
- sociale 3
- regolamento 2
- lavoratori 2
- consultabile 2
- sociali 2
- risorse 2
- contributi 2
- pagamento 2
- registro 2
- dichiarazione 2
- modifica 2
- gestione 2
- ue / 2
- iscrizione 2
- chiusura 2
- impresa 2
- numero 2
- obbligatori 2
- licenza 2
- assicurativi 2
- competenti 2
- escluse 2
- pensionistici 2
- imprese 2
- nazionali 2
- ente 2
- stati 2
- pertinenti 2
Articolo 8
Sportelli unici
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6 siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo ente o designano un ente o una struttura esistente quale sportello unico. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l' ente_pubblico garantisca un sostegno adeguato.
2. Lo sportello unico è competente per il ricevimento delle richieste di informazioni e delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli enti pubblici competenti o, se del caso, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un elenco consultabile delle risorse che comprende una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili, tra cui, se del caso, quelle disponibili presso gli sportelli settoriali, regionali e locali, contenente informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.
3. Lo sportello unico può istituire un canale di informazione distinto, semplificato e ben documentato per le PMI e le start-up, che risponda alle loro esigenze e capacità di chiedere il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
4. La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati disponibili presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere i dati tramite tali sportelli unici nazionali.
Articolo 36
Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, gestione e chiusura di un'impresa» è sostituita dalla seguente:
Eventi della vita | Procedure | Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda da parte dell'autorità competente conformemente al diritto nazionale, se del caso |
Avvio, gestione e chiusura di un'impresa | Notifica di un'attività commerciale, licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, modifiche di un'attività commerciale e cessazione di un'attività commerciale senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un'attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime | Conferma di ricevimento della notifica o della modifica, o della richiesta di licenza di attività commerciale |
| Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale |
Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale | |
Presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa | Conferma di ricevimento della dichiarazione | |
Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti | Conferma di ricevimento della notifica | |
Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | |
Notifica del fornitore di servizi di intermediazione dei dati | Conferma di ricevimento della notifica | |
Registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione | Conferma della registrazione |
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