keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 7 Organismi competenti
- 1 Art. 13 Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
- 1 Art. 23 Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati
- 1 Art. 32 Esercizio della delega
- 1 Art. 36 Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 28
- autorità 21
- articolo 20
- competenti 20
- notifica 20
- conferma 16
- registrazione 14
- commerciale 12
- attività 12
- membro 11
- ricevimento 10
- dipendenti 8
- procedure 8
- servizi 8
- organismi 8
- intermediazione 7
- altruismo 7
- regimi 7
- modifica 7
- riutilizzo 7
- assistenza 7
- nazionale 6
- sociale 6
- sicurezza 6
- unione 6
- compiti 6
- identità 6
- enti 6
- pubblici 6
- accesso 6
- regolamento 6
- fornire 6
- organizzazioni 5
- consiglio 5
- europeo 5
- paragrafo 5
- parlamento 5
- diritto 5
- ciascuno 5
- dichiarazione 4
- presso 4
- presente 4
- norma 4
- trattamento 4
- pensionistici 4
- lavoratori 4
- pagamento 4
- assicurativi 4
- obbligatori 4
- numero 4
Articolo 36
Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, gestione e chiusura di un'impresa» è sostituita dalla seguente:
Eventi della vita | Procedure | Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda da parte dell'autorità competente conformemente al diritto nazionale, se del caso |
Avvio, gestione e chiusura di un'impresa | Notifica di un'attività commerciale, licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, modifiche di un'attività commerciale e cessazione di un'attività commerciale senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un'attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime | Conferma di ricevimento della notifica o della modifica, o della richiesta di licenza di attività commerciale |
| Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale |
Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale | |
Presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa | Conferma di ricevimento della dichiarazione | |
Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti | Conferma di ricevimento della notifica | |
Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | |
Notifica del fornitore di servizi di intermediazione dei dati | Conferma di ricevimento della notifica | |
Registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione | Conferma della registrazione |
Articolo 7
Organismi competenti
1. Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti, che possono essere competenti per specifici settori, per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l' accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più organismi competenti nuovi o avvalersi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Gli organismi competenti possono inoltre essere abilitati a concedere l' accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso. Qualora concedano o neghino l' accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 9.
3. Gli organismi competenti dispongono di risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane adeguate per svolgere i compiti loro affi dati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
4. L'assistenza di cui al paragrafo 1 comprende, ove necessario:
a) | fornire assistenza tecnica mettendo a disposizione un ambiente di trattamento sicuro per la fornitura dell' accesso ai fini del riutilizzo dei dati; |
b) | fornire orientamenti e assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili; |
c) | fornire assistenza tecnica per la pseudonimizzazione e garantire il trattamento dei dati in modo da tutelare efficacemente la vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è consentito il riutilizzo, comprese le tecniche di anonimizzazione, generalizzazione, soppressione e randomizzazione dei dati personali o altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata, e la cancellazione di informazioni commerciali riservate, tra cui segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; |
d) | se del caso, fornire assistenza agli enti pubblici affinché aiutino i riutilizzatori a richiedere agli interessati il consenso al riutilizzo o ai titolari dei dati l' autorizzazione al riutilizzo, in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla giurisdizione in cui si intende effettuare il trattamento dei dati, e fornire assistenza agli enti pubblici nell'istituire meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso o di autorizzazione formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica; |
e) | fornire assistenza agli enti pubblici in merito alla valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un riutilizzatore, a norma dell'articolo 5, paragrafo 10. |
5. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi competenti designati a norma del paragrafo 1 entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica altresì alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali organismi competenti.
Articolo 13
Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e notifica alla Commissione l'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica successiva dell'identità di tali autorità competenti.
2. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.
3. I poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non pregiudicano i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità responsabili della cibersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti. Conformemente alle rispettive competenze ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, tali autorità istituiscono una forte cooperazione e si scambiano le informazioni come necessario per l'esercizio dei loro compiti in relazione ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati, e si adoperano per conseguire la coerenza delle decisioni adottate in applicazione del presente regolamento.
Articolo 23
Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
Le autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.
2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità delle proprie autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali autorità competenti.
3. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro svolge i propri compiti in collaborazione con la pertinente autorità per la protezione dei dati, qualora tali compiti siano connessi al trattamento dei dati personali, e con le pertinenti autorità settoriali dello Stato membro in questione.
Articolo 32
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 giugno 2022.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 13, o all'articolo 22, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 36
Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, gestione e chiusura di un'impresa» è sostituita dalla seguente:
Eventi della vita | Procedure | Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda da parte dell'autorità competente conformemente al diritto nazionale, se del caso |
Avvio, gestione e chiusura di un'impresa | Notifica di un'attività commerciale, licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, modifiche di un'attività commerciale e cessazione di un'attività commerciale senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un'attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime | Conferma di ricevimento della notifica o della modifica, o della richiesta di licenza di attività commerciale |
| Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale |
Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale | |
Presentazione di una dichiarazione dei redditi d'impresa | Conferma di ricevimento della dichiarazione | |
Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti | Conferma di ricevimento della notifica | |
Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti | |
Notifica del fornitore di servizi di intermediazione dei dati | Conferma di ricevimento della notifica | |
Registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione | Conferma della registrazione |
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