keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 9
- autorità 6
- organizzazioni 4
- servizi 4
- intermediazione 4
- altruismo 4
- diritto 4
- competente 4
- giurisdizionale 4
- ricorso 4
- registrazione 3
- effettivo 3
- persone 3
- fisiche 3
- giuridiche 3
- adottate 2
- competenti 2
- ambito 2
- articolo 2
- vincolanti 2
- interessate 2
- ricorsi 2
- giuridicamente 2
- decisioni 2
- innovazione 1
- conformemente 1
- mosso 1
- individualmente 1
- caso 1
- collettivamente 1
- rappresentanti 1
- se 1
- seguito 1
- reclamo 1
- accesso 1
- nazionale 1
- europeo 1
- contro 1
- organo 1
- imparziale 1
- dotato 1
- competenze 1
- adeguate 1
- capo 1
- comitato 1
- riesame 1
- giurisdizionali 1
- fatti 1
- articoli 1
- riguarda 1
Articolo 28
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
1. fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le decisioni giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'ambito del monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
2. I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso, collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.
3. Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate.
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
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