keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 3 Categorie di dati
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 20
- detenuti 10
- enti 8
- nazionale 6
- diritto 6
- unione 6
- pubblico 6
- ambito 6
- pubblici 6
- servizio 6
- capo 6
- presente 6
- il 6
- protezione 6
- categorie 4
- società 4
- controllate 4
- membro 4
- definiti 4
- norme 4
- sicurezza 4
- riservatezza 4
- motivi 4
- protetti 4
- compiti 4
- vincolanti 2
- conformità 2
- nello 2
- questione 2
- interessato 2
- mancanza 2
- articolo 2
- comuni 2
- accordi 2
- accesso 2
- materia 2
- paragrafo 2
- relazione 2
- membri 2
- stati 2
- internazionali 2
- impregiudicati: 2
- prassi 2
- lascia 2
- revisione 2
- esula 2
- trasparente 2
- detti 2
- condizione 2
- amministrative 2
Articolo 3
Categorie di dati
1. Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:
a) | riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa; |
b) | riservatezza statistica; |
c) | protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o |
d) | protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024. |
2. Il presente capo non si applica:
a) | ai dati detenuti da imprese pubbliche; |
b) | ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; |
c) | ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione; |
d) | ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o |
e) | ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione. |
3. Il presente capo lascia impregiudicati:
a) | il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e |
b) | il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti. |
Articolo 3
Categorie di dati
1. Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:
a) | riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa; |
b) | riservatezza statistica; |
c) | protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o |
d) | protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024. |
2. Il presente capo non si applica:
a) | ai dati detenuti da imprese pubbliche; |
b) | ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; |
c) | ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione; |
d) | ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o |
e) | ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione. |
3. Il presente capo lascia impregiudicati:
a) | il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e |
b) | il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti. |
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