keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Art. 19 Trattamento delle informazioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- informazioni 6
- soggetti_dell 6
- unione 6
- cert-ue 6
- articolo 4
- applicabili 4
- regolamento 4
- trattamento 4
- documenti 4
- obbligo 4
- segreto 2
- europeo 2
- norme 2
- conforma 2
- il 2
- riguardi 2
- domanda 2
- qualora 2
- membri 2
- stati 2
- caso 2
- consultare 2
- previsto 2
- compreso 2
- consiglio 2
- n / 2
- parlamento 2
- professionale 2
- i 2
- applica 2
- detenuti 2
- rispettano 2
- pubblico 2
- accesso 2
- richieste 2
- alle 2
- normativi 2
- quadri 2
- equivalenti 2
- tfue 2
- sensi 2
- sicurezza 2
Articolo 19
Trattamento delle informazioni
1. I soggetti_dell'Unione e il CERT-UE rispettano l'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE o di equivalenti quadri normativi applicabili.
2. Alle richieste di accesso del pubblico ai documenti detenuti dal CERT-UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso l'obbligo, previsto da tale regolamento, di consultare altri soggetti_dell'Unione o, se del caso, altri Stati membri, qualora la domanda riguardi loro documenti.
3. Il trattamento delle informazioni da parte dei soggetti_dell'Unione e del CERT-UE si conforma alle norme applicabili sulla sicurezza delle informazioni.
Articolo 19
Trattamento delle informazioni
1. I soggetti_dell'Unione e il CERT-UE rispettano l'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE o di equivalenti quadri normativi applicabili.
2. Alle richieste di accesso del pubblico ai documenti detenuti dal CERT-UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso l'obbligo, previsto da tale regolamento, di consultare altri soggetti_dell'Unione o, se del caso, altri Stati membri, qualora la domanda riguardi loro documenti.
3. Il trattamento delle informazioni da parte dei soggetti_dell'Unione e del CERT-UE si conforma alle norme applicabili sulla sicurezza delle informazioni.
whereas