keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 2 Definizioni
- 2 Art. 3 Categorie di dati
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 72
- personali 16
- diritto 13
- unione 12
- trattamento 11
- enti 11
- servizi 10
- pubblici 10
- regolamento 8
- commerciali 8
- membri 7
- nazionale 7
- intermediazione 7
- detenuti 7
- articolo 7
- dati»: 7
- autorità 7
- impresa 6
- fini 6
- servizio 6
- presente 6
- pubblico 5
- relazione 5
- diritti 5
- interessati 5
- utilizzo 5
- persona 5
- utenti 4
- organismi_di_diritto_pubblico 4
- capo 4
- compiti 4
- qualsiasi 4
- ambito 4
- titolari 4
- commerciale 4
- generale 4
- interessato 4
- interesse 4
- entità 4
- giuridica 4
- protetti 4
- protezione 3
- regionali 3
- determinati 3
- fornitura 3
- accesso 3
- titolare 3
- base 3
- applicabile 3
- direttamente 3
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) | « definition'>dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; |
2) | « definition'>riutilizzo»: l'utilizzo di definition'>dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i definition'>dati sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di definition'>dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico; |
3) | « definition'>dati personali»: i definition'>dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679; |
4) | « definition'>dati non personali»: i definition'>dati diversi dai definition'>dati personali; |
5) | « definition'>consenso»: definition'>consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679; |
6) | « definition'>autorizzazione»: il conferimento agli utenti dei definition'>dati del diritto al definition'>trattamento dei definition'>dati non personali; |
7) | « definition'>interessato»: l' definition'>interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679; |
8) | «titolare dei definition'>dati»: una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l' definition'>interessato rispetto agli specifici definition'>dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l' definition'>accesso a determinati definition'>dati personali o definition'>dati non personali o di condividerli; |
9) | «utente dei definition'>dati»: una persona fisica o giuridica che ha definition'>accesso legittimo a determinati definition'>dati personali o non personali e che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di definition'>dati personali, a utilizzare tali definition'>dati a fini commerciali o non commerciali; |
10) | «condivisione dei definition'>dati»: la fornitura di definition'>dati da un definition'>interessato o un titolare dei definition'>dati a un utente dei definition'>dati ai fini dell'utilizzo congiunto o individuale di tali definition'>dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito; |
11) | «servizio di intermediazione dei definition'>dati»: un servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei definition'>dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei definition'>dati, da un lato, e gli utenti dei definition'>dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai definition'>dati personali, ad esclusione almeno di:
|
12) | « definition'>trattamento»: il definition'>trattamento quale definito all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 in materia di definition'>dati personali o all'articolo 3, punto (2), del Regolamento (UE) 2018/1807 in materia di definition'>dati non personali; |
13) | « definition'>accesso»: l'utilizzo dei definition'>dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici o organizzativi, che non implica necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di definition'>dati; |
14) | « definition'>stabilimento_principale» di una persona giuridica: il luogo in cui è stabilita la sua amministrazione centrale nell'Unione; |
15) | «servizi di cooperative di definition'>dati»: servizi di intermediazione dei definition'>dati offerti da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati definition'>dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al definition'>trattamento dei definition'>dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del definition'>trattamento dei definition'>dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro definition'>dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il definition'>trattamento dei definition'>dati per conto dei membri prima di concedere l' definition'>autorizzazione al definition'>trattamento dei definition'>dati non personali o prima che essi diano il loro definition'>consenso al definition'>trattamento dei definition'>dati personali; |
16) | «altruismo dei definition'>dati»: la condivisione volontaria di definition'>dati sulla base del definition'>consenso accordato dagli interessati al definition'>trattamento dei definition'>dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei definition'>dati volte a consentire l'uso dei loro definition'>dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri definition'>dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale; |
17) | « definition'>ente_pubblico»: le autorità statali, regionali o locali, gli definition'>organismi_di_diritto_pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali definition'>organismi_di_diritto_pubblico; |
18) | « definition'>organismi_di_diritto_pubblico»: gli organismi che hanno le caratteristiche seguenti:
|
19) | « definition'>impresa_pubblica»: qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione; ai fini della presente definizione si presume un'influenza dominante in uno qualsiasi dei seguenti casi in cui tali enti, direttamente o indirettamente:
|
20) | «ambiente di definition'>trattamento sicuro»: l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al diritto dell'Unione, quale il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza commerciale e statistica, l'integrità e l'accessibilità, per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di definition'>trattamento sicuro di determinare e controllare tutte le azioni di definition'>trattamento dei definition'>dati, compresi la visualizzazione, la conservazione, lo scaricamento, l'esportazione dei definition'>dati e il calcolo dei definition'>dati derivati mediante algoritmi computazionali; |
21) | « definition'>rappresentante_legale»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi di intermediazione dei definition'>dati non stabilito nell'Unione o di un'entità non stabilita nell'Unione che raccoglie definition'>dati per obiettivi di interesse generale messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei definition'>dati, che può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti per i servizi di intermediazione dei definition'>dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei definition'>dati in aggiunta o in sostituzione del fornitore di servizi di intermediazione dei definition'>dati o dell'entità in relazione agli obblighi a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda l'avvio di un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi di intermediazione dei definition'>dati o un'entità inadempiente non stabilito nell'Unione. |
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di definition'>dati protetti detenuti da enti pubblici
Articolo 3
Categorie di definition'>dati
1. Il presente capo si applica ai definition'>dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:
a) | riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa; |
b) | riservatezza statistica; |
c) | protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o |
d) | protezione dei definition'>dati personali, nella misura in cui tali definition'>dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024. |
2. Il presente capo non si applica:
a) | ai definition'>dati detenuti da imprese pubbliche; |
b) | ai definition'>dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; |
c) | ai definition'>dati detenuti da enti culturali e di istruzione; |
d) | ai definition'>dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o |
e) | ai definition'>dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro definition'>interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione. |
3. Il presente capo lascia impregiudicati:
a) | il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di definition'>dati di cui al paragrafo 1; e |
b) | il diritto dell'Unione e nazionale in materia di definition'>accesso ai documenti. |
whereas