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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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Articolo 5

Condizioni per il riutilizzo

1.   Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l' accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo nonché la procedura di richiesta del riutilizzo attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 8. Qualora concedano o neghino l' accesso per il riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici siano dotati delle necessarie risorse per conformarsi al presente articolo.

2.   Le condizioni per il riutilizzo sono non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo. Tali condizioni non sono utilizzate per limitare la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici garantiscono, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, la tutela della natura protetta dei dati. Essi garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:

a)

concedere l' accesso per il riutilizzo dei dati soltanto qualora l' ente_pubblico o l'organismo competente abbia garantito, in seguito alla richiesta di riutilizzo, che i dati sono stati:

i)

anonimizzati, nel caso di dati personali; e

ii)

modificati, aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

b)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi da remoto all'interno di un ambiente di trattamento sicuro, fornito o controllato dall' ente_pubblico;

c)

accedere ai dati e riutilizzare gli stessi all'interno dei locali fisici in cui si trova l'ambiente di trattamento sicuro, rispettando rigorose norme di sicurezza, a condizione che l' accesso remoto non possa essere consentito senza compromettere i diritti e gli interessi di terzi.

4.   In caso di riutilizzo consentito conformemente al paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni che preservino l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di trattamento sicuro utilizzato. L' ente_pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e i risultati del trattamento dei dati effettuato dal riutilizzatore per tutelare l'integrità della protezione dei dati come anche il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono informazioni che compromettono i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare il riutilizzo dei risultati è comprensibile e trasparente per il riutilizzatore.

5.   A meno che il diritto nazionale preveda tutele specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili relativi al riutilizzo dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l' ente_pubblico subordina il riutilizzo dei dati forniti a norma del paragrafo 3 del presente articolo al rispetto, da parte del riutilizzatore, di un obbligo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito malgrado le misure di tutela adottate. I riutilizzatori hanno il divieto di reidentificare gli interessati cui si riferiscono i dati e adottano misure tecniche e operative per impedire la reidentificazione e notificare all' ente_pubblico qualsiasi violazione dei dati che comporti la reidentificazione degli interessati. In caso di riutilizzo non autorizzato di dati non personali il riutilizzatore informa senza ritardo, se opportuno con l'assistenza dell' ente_pubblico, le persone giuridiche i cui diritti e interessi possono essere.

6.   Qualora il riutilizzo dei dati non possa essere consentito in conformità degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e non vi sia alcuna base giuridica per la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, l' ente_pubblico si adopera al meglio, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati o l' autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo, ove ciò sia fattibile senza un onere sproporzionato per l' ente_pubblico. Qualora fornisca tale assistenza, l' ente_pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

7.   Il riutilizzo dei dati è consentito solo nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo dei dati o di limitarlo oltre i limiti stabiliti dal presente regolamento.

8.   Quando i dati richiesti sono considerati riservati, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale in materia di riservatezza commerciale o statistica, gli enti pubblici provvedono affinché i dati riservati non siano divulgati in conseguenza all' autorizzazione di tale riutilizzo, a meno che tale riutilizzo non sia consentito a norma del paragrafo 6.

9.   Qualora intenda trasferire a un paese terzo dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il riutilizzatore informa l' ente_pubblico della sua intenzione a trasferire tali dati e della finalità di tale trasferimento al momento della richiesta di riutilizzo di tali dati. In caso di riutilizzo a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il riutilizzatore informa, se opportuno con l'assistenza dell' ente_pubblico, la persona giuridica i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale intenzione, tale finalità e tali tutele adeguate. L' ente_pubblico non consente il riutilizzo a meno che la persona giuridica non dia l' autorizzazione al trasferimento.

10.   Gli enti pubblici trasmettono dati riservati non personali o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale a un riutilizzatore che intende trasferire tali dati a un paese terzo diverso da un paese designato in conformità del paragrafo 12 solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente:

a)

a rispettare gli obblighi imposti in conformità dei paragrafi 7 e 8 anche dopo il trasferimento dei dati al paese terzo; e

b)

ad accettare la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell' ente_pubblico che trasmette i dati in merito a qualsiasi controversia relativa al rispetto dei paragrafi 7 e 8.

11.   Gli enti pubblici forniscono, se del caso e nei limiti delle loro capacità, orientamenti e assistenza ai riutilizzatori affinché rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano clausole contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

12.   Se giustificato da un numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in determinati paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a)

garantiscono una protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali sostanzialmente equivalente a quella garantita dal diritto dell'Unione;

b)

sono applicate e fatte rispettare in modo efficace; e

c)

consentono un ricorso giurisdizionale effettivo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

13.   Specifici atti legislativi dell'Unione possono stabilire che determinate categorie di dati non personali detenuti da enti pubblici siano considerate altamente sensibili ai fini del presente articolo, laddove il loro trasferimento a paesi terzi possa mettere a rischio gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica, o possa comportare il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Qualora tale atto sia adottato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo condizioni particolari applicabili ai trasferimenti di tali dati verso paesi terzi.

Tali condizioni particolari si basano sulla natura delle categorie di dati non personali individuate nello specifico atto legislativo dell'Unione e sui motivi per cui tali categorie sono considerate altamente sensibili, tenendo in considerazione il rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Esse sono non discriminatorie e limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati in tale atto, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione.

Qualora richiesto dagli atti legislativi specifici dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni particolari possono includere termini applicabili al trasferimento o alle modalità tecniche ad esso relative, limitazioni per quanto riguarda il riutilizzo di dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali dati a paesi terzi o, in casi eccezionali, restrizioni per quanto riguarda i trasferimenti a paesi terzi.

14.   La persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati non personali può trasferire i dati solo ai paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 10, 12 e 13.

Articolo 6

Tariffe

1.   Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono imporre tariffe per consentire il riutilizzo di tali dati.

2.   Le tariffe imposte a norma del paragrafo 1 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate e non limitano la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici provvedono affinché le tariffe possano anche essere pagate online mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione del conto di pagamento all'interno dell'Unione.

4.   Qualora gli enti pubblici applichino tariffe, essi adottano misure per incentivare il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a fini non commerciali, quali la ricerca scientifica, e da parte delle PMI e delle start-up in conformità delle norme sugli aiuti di Stato. A tale riguardo, gli enti pubblici possono anche mettere a disposizione i dati a una tariffa ridotta o nulla, in particolare per le PMI e le start-up, la società civile e gli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti pubblici possono stilare un elenco di categorie di riutilizzatori a cui i dati per il riutilizzo sono forniti a una tariffa ridotta o a titolo gratuito. Detto elenco è reso pubblico unitamente ai criteri adottati per la sua redazione.

5.   L'ammontare di eventuali tariffe deriva dai costi relativi allo svolgimento del procedimento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e si limita ai costi necessari per:

a)

la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati;

b)

l'acquisizione dei diritti;

c)

l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei dati personali e commerciali riservati di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

d)

il mantenimento dell'ambiente di trattamento sicuro;

e)

l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo a norma del presente capo da parte di terzi esterni al settore pubblico, nonché;

f)

l'assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati e l' autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo.

6.   I criteri e la metodologia di calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L' ente_pubblico pubblica una descrizione delle principali categorie di costi e delle regole utilizzate per la ripartizione dei costi.

Articolo 10

Servizi di intermediazione dei dati

La fornitura dei seguenti servizi di intermediazione dei dati è conforme all'articolo 12 ed è soggetta a una procedura di notifica:

a)

servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; tali servizi possono includere scambi di dati bilaterali o multilaterali o la creazione di piattaforme o banche dati che consentono lo scambio o l'utilizzo congiunto dei dati, nonché l'istituzione di altra infrastruttura specifica per l'interconnessione di titolari dei dati con gli utenti dei dati;

b)

servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679;

c)

servizi di cooperative di dati.

Articolo 21

Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:

a)

agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;

b)

all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

3.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.

4.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.

5.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.

6.   Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.


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